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Terapia del dolore, ripristinate le tabelle di stupefacenti e sostanze psicotrope

Entra in vigore il Decreto che garantisce la continuità della terapia del dolore. Il provvedimento ha superato il blocco normativo venutosi a creare con la bocciatura costituzionale della Legge Fini Giovanardi. Sono state quindi ripristinate le tabelle di stupefacenti e sostanze psicotrope ed è stata inoltre restituita certezza giuridica ai pazienti e ai professionisti della salute.

Di seguito riportiamo l’articolo di ANMVI che fa chiarezza sulla normativa vigente:

Sono pubblicate e in vigore le Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.  (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2014)

Dal 21 marzo “continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.

Il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36 è stato emanato con urgenza per ripristinare, a tutela della salute pubblica e dell’esigenza di certezza giuridica, la disciplina normativa vigente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014,che ha bocciato la Legge Fini-Giovanardi. L’urgenza era anche dettata dalla necessità di assicurare la continuità della sottoposizione al controllo del Ministero della salute delle sostanze e il rispetto delle convenzioni internazionali in base alle quali sono state aggiornate le relative tabelle, nonché la continuità e la funzionalità dell’assetto autorizzativo, distributivo e di prescrizione e dispensazione di medicinali”.

Il provvedimento garantisce la continuità degli effetti degli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

La pronuncia di incostituzionalità è fondata sul ravvisato vizio procedurale (dovuto all’assenza dell’omogeneità e del necessario legame logico-giuridico tra le originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in carenza dei presupposti di cui all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione), e non già sulla illegittimità sostanziale delle norme oggetto della pronuncia.

Tuttavia, si era venuta a creare una situazione di incertezza giuridica in ordine alla validità di tutti gli atti adottati sulla base delle norme contenute nel testo unico, come modificato dalle norme censurate, che regolamentano la fabbricazione, la produzione, la commercializzazione, la prescrizione e la dispensazione dei medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle ivi previste, anche in relazione alle disposizioni introdotte al predetto testo unico dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore. Di qui l’urgenza del provvedimento.

Tabelle Sostanze stupefacenti e psicotrope >>